STATUTO
ART. I
E' istituita in Garbagnate Milanese (MI), con sede in Via Roma n. 1/C, l'associazione per l'aiuto al trasporto degli ammalati oncologici e degli invalidi denominata "As.Tr.A.O. - ONLUS GRUPPO AMICI DI CARMELA".
E' una libera associazione sorta su iniziativa di un gruppo di amici in seguito alla scomparsa di Carmela De Rosa, al fine di perpetuarne il ricordo.
L'associazione non ha fini di lucro e si avvale del servizio di volontariato reso in modo continuativo dagli aderenti attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi, rese da coloro che, comunque e idealmente motivati, intendono operare nell’assistenza sociale e socio sanitaria attuata anche mediante il trasporto degli ammalati oncologici e degli invalidi al fine di permettere loro di ricevere le opportune terapie e cure, promuovendo iniziative volte a favorire l’abbattimento delle barriere architettoniche, la divulgazione di informazioni sanitarie, l'acquisto di apparecchiature e mezzi di trasporto, il sostegno psicologico ai pazienti oncologici, agli invalidi e ai loro familiari.
L'associazione non svolgerà attività diverse da quelle summenzionate e comunque rientranti nell'articolo 10, comma 1, lettera a), punto 1), del D.L. 4/12/1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. II
Le cariche associative sono gratuite.
ART. III
Possono far parte dell'associazione enti privati, pubblici o singole persone fisiche che intendono, con la corresponsione di una quota associativa, stabilita annualmente, e con prestazioni volontarie, concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
La domanda di iscrizione deve essere controfirmata da due associati.
L'accettazione degli associati è deliberata dal Consiglio Direttivo.
ART. IV
La qualità di associato si perde:
a) per dimissioni;
b) per decadenza;
c) per espulsione.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, per mancata esplicazione, senza giustificato motivo, delle prestazioni che l'associato si era impegnato a rendere nell'ambito dei programmi prefissati e per morosità nel versamento della quota per oltre un anno. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale o per comportamenti contrari agli scopi dell'associazione.
Si specifica che per l'espulsione del socio è necessaria la ratifica dell'assemblea dei soci.
ART. V
L'associazione provvede ai propri scopi traendo le risorse economiche mediante:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei simpatizzanti;
c) contributi dei privati;
d) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
e) contributi di organismi internazionali;
f) donazioni e lasciti testamentari;
g) rimborsi derivanti da convenzioni;
h) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione può anche avvalersi di collaborazioni professionali o di personale dipendente, comunque entro i limiti stabiliti dalla Legge 266/91 e sue eventuali modifiche.
Per il raggiungimento degli scopi associativi il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione in Italia di Sezioni con circoscrizioni territoriali di competenza. Le Sezioni devono disciplinare la elezione alle cariche sezionali e il proprio funzionamento con un regolamento sezionale che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo.
ART. VI
Gli organi dell'associazione sono:
a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.
Partecipano alla vita associativa il Presidente Onorario e gli associati onorari, essendo tali quei soggetti ammessi all'associazione perchè ritenuti meritevoli su deliberazione dell'assemblea.
ART. VII
L'assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con gli obblighi associativi per tutti gli anni a partire da quello dell'iscrizione e compreso quello in cui l'assemblea è convocata, ed è l'organo deliberativo fondamentale dell'associazione.
Sono di competenza dell'Assemblea:
a) le riforme statutarie;
b) l'elezione del Consiglio Direttivo;
c) l'approvazione della relazione annuale del Presidente;
d) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e del conto consuntivo, nei quali saranno indicati tutti i beni, contributi e/o lasciti;
e) la fissazione delle quote annuali associative;
f) ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre all'assemblea;
g) l'elezione dei Revisori dei conti.
h) l'elezione del Presidente Onorario nonchè l'ammissione degli Associati Onorari, tali riconosciuti, per particolari meriti conseguiti in ambito associativo.
ART. VIII
L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni anno e, in via straordinaria, ogni volta che il Consiglio Direttivo ne stabilisce la convocazione o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati.
Ogni associato in regola con il versamento dei tributi sociali, dispone di un voto.
L'assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.
L'ordine del giorno dell'assemblea viene fissato dal Consiglio Direttivo in carica.
Le proposte che gli associati intendono far porre all'ordine del giorno dell'assemblea, devono essere presentate almeno cinque giorni prima della data di convocazione tempestivamente comunicata.
Le proposte fatte da almeno un quinto degli associati dovranno essere inserite nell'ordine del giorno.
Si esclude espressamente, così come previsto dall'articolo 10 comma 1 lettera H del D.L. 4/12/1997 n. 460, la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
ART. IX
Le deliberazioni di competenza dell'assemblea, avvengono a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli associati presenti.
Per le modifiche dello statuto occorre la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Dei lavori dell'assemblea dovrà essere redatto verbale e trascritto sull'apposito registro.
Nel Consiglio Direttivo sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti.
Ogni associato può votare un massimo di sei candidati.
Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.
ART. X
Ogni iscritto potrà essere eletto nel Consiglio Direttivo. La votazione avviene a scrutinio segreto e vi partecipano tutti gli associati presenti.
Ogni iscritto dovrà:
pagare la quota associativa; collaborare personalmente all'attività associativa; presenziare alle assemblee. Ogni associato onorario e il presidente onorario non dovranno pagare la quota associativa.
ART. XI
Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante avviso a tutti gli associati almeno sette giorni prima della data di riunione.
Gli associati potranno farsi rappresentare da altri associati mediante delega individualmente sottoscritta. E' ammessa una sola delega a persona.
Gli Associati Onorari e il Presidente Onorario non potranno farsi rappresentare da altri associati e non hanno alcun diritto di voto.
ART. XII
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri, compreso il Presidente che è eletto dal Consiglio del proprio seno.
Delibera su ogni affare concernente l'associazione, salvo che per le materie riservate all'assemblea o attribuite o delegate al Presidente.
Funge da responsabile amministrativo e da segretario del Consiglio un membro del Consiglio dallo stesso nominato, salvo che il Consiglio ritenga di avvalersi di collaborazioni esterne.
Compete inoltre al Consiglio la determinazione dei programmi e l'adozione di provvedimenti necessari per lo sviluppo e il buon funzionamento dell'associazione nonchè per l'attuazione degli scopi associativi.
Il Presidente e i membri del Consiglio durano in carica due anni e sono sempre rieleggibili.
Nel caso che durante il biennio si rendessero vacanti dei posti, subentreranno i candidati secondo l'ordine di preferenza.
ART. XIII
Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione ad ogni effetto ed in giudizio; convoca e presiede l'assemblea e il Consiglio Direttivo fissando l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare.
Il Consiglio Direttivo può delegare determinati poteri e facoltà al Presidente.
Il Segretario Tesoriere collabora col Presidente e tiene gli atti amministrativi della Società.
ART. XIV
I Revisori dei conti, nominati in numero di tre dall'assemblea, hanno il compito di vigilare e controllare la gestione economica e finanziaria dell'associazione, di riferire all'assemblea in ordine di bilanci e della loro approvazione.
I Revisori dei conti durano in carica due anni.
ART. XV
L'anno sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'assemblea ordinaria degli associati (entro il 31 (trentuno) Marzo di ogni anno) con una relazione che illustra l'attività svolta.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ART. XVI
La utilizzazione dei libri sociali (libro soci, libro giornale, libro degli inventari, libro delle deliberazioni dell'assemblea, libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo) deve essere preceduta dalla vidimazione ai sensi dell'articolo 2215 del Codice Civile.
ART. XVII
La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. L'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio, depurato di tutte le passività, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonchè fondi di riserva o capitale durante la vita dell'organizzazione.
ART. XVIII
Il funzionamento dell'associazione è retto, per quanto non previsto dallo Statuto, dalle norme del Codice Civile sulle Associazioni.
ART. XIX
Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia del Codice Civile e alle Leggi in vigore in materia di volontariato.
ART. XX
L'Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.